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Cittadinanza italiana: La Riforma del 2025

 

Con la Legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, è entrata in vigore una profonda riforma del sistema di acquisizione della cittadinanza italiana.

Le nuove disposizioni hanno un impatto significativo in particolare sulla cittadinanza trasmessa iure sanguinis, restringendone i presupposti ed introducendo nuovi criteri e tempistiche.

Stop all’automatismo della cittadinanza iure sanguinis per nati all’estero

 

Prima dell’entrata in vigore del DL 36/2025, la trasmissione della cittadinanza italiana, disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, avveniva automaticamente dai genitori ai figli, indipendentemente dal luogo di nascita, purché non fosse intervenuta una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell’antenato italiano.
Il sistema precedente prevedeva, dunque, che tutti i discendenti di cittadini italiani acquisissero automaticamente la cittadinanza, salvo specifiche cause di perdita previste dalla legge.
Questa disciplina aveva trovato consolidamento nella giurisprudenza, in particolare con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2009, che aveva esteso il riconoscimento anche ai casi di linea materna pre-1948.

La riforma ha introdotto, con l’art. 3-bis della legge n. 91/1992, una preclusione generale all’acquisizione automatica della cittadinanza per chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza, anche se nato prima dell’entrata in vigore della nuova legge. La nuova disciplina, tuttavia, prevede alcune eccezioni sulla base delle quali Il riconoscimento è ancora possibile solo se:

  • È stata presentata domanda entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 (anche se il riconoscimento avviene successivamente);
  • L’appuntamento per la presentazione della domanda è stato comunicato entro la medesima data;
  • Esiste una sentenza giudiziale con domanda presentata entro tale termine;
  • L’ascendente diretto (genitore o nonno) era esclusivamente cittadino italiano al momento rilevante;
  • Il genitore italiano ha risieduto legalmente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisizione della cittadinanza e prima della nascita del figlio.

 

Cittadinanza per beneficio di legge: nuove modalità

 

È stata introdotta la possibilità di acquisto della cittadinanza “per beneficio di legge” nei seguenti casi:

  1. Per i maggiorenni: Se lo straniero ha ascendenti italiani per nascita, potrà acquisire la cittadinanza dichiarandolo entro un anno dal compimento del 18° anno di età, a condizione che risieda legalmente in Italia da almeno due anni.
  2. Per i minorenni: Se il genitore è cittadino italiano per nascita, i genitori possono dichiarare la volontà di far acquisire la cittadinanza al figlio minorenne. La legge richiede, alternativamente:

    – Residenza legale continuativa in Italia per almeno due anni;
    – Dichiarazione di volontà entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento del rapporto genitoriale.
    – È prevista la possibilità di rinuncia alla maggiore età, purché non si generi apolidia.

  3. Caso transitorio: I figli minorenni, al 24 maggio 2025, di cittadini riconosciuti italiani ex art. 3-bis lett. a), a-bis), b), potranno acquisire la cittadinanza entro il 31 maggio 2026, anche in caso di raggiungimento della maggiore età nel frattempo.

 

Tempi ridotti per la concessione della cittadinanza ​

 

Per i discendenti di cittadini italiani per nascita, il periodo di residenza legale richiesto per la domanda di concessione della cittadinanza (art. 9 L. 91/1992) è ridotto da 3 a 2 anni.

 

Modifica alla trasmissione iure communicatione (art. 14)

 

Viene limitata la trasmissione automatica della cittadinanza al figlio minorenne convivente:

  • solo se residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza;
  • Se il minore ha meno di due anni, deve essere residente in Italia dalla nascita.

 

Questioni di legittimità costituzionale

 

Va segnalato che alcune disposizioni introdotte dal nuovo art. 3-bis sollevano profili di dubbia legittimità costituzionale, in particolare:

  • La retroattività della norma, che incide su situazioni giuridiche pregresse già consolidate;

  • La disparità di trattamento tra nati in Italia e nati all’estero;

  • La possibile violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela dell’identità culturale e familiare.

Sono già state trasmesse ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale che sollevano dubbi sulla compatibilità della riforma con i principi fondamentali dell’ordinamento, con particolare riferimento alla efficacia della trasmissione della cittadinanza in via giudiziale o amministrativa anteriormente al termine del 27 marzo 2025.

 

Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

 

Una delle misure più attese: è riaperto il termine per il riacquisto della cittadinanza per gli ex cittadini italiani:

  • Nati in Italia o residenti per almeno due anni;
  • Che hanno perso la cittadinanza prima del 16 agosto 1992;

Le domande potranno essere presentate dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

 

Conclusioni

 

La riforma rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nel sistema della cittadinanza italiana.

L’automatismo della trasmissione per discendenza viene fortemente ridimensionato, privilegiando criteri di effettiva appartenenza e presenza sul territorio italiano. Tuttavia, restano aperti diversi interrogativi, sia sul piano operativo che sul piano costituzionale.

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